Regolamento Antidumping (UE) 2025/1042

Guida Regolamento Antidumping (UE) 2025/1042

Guida Interattiva al Regolamento Antidumping (UE) 2025/1042

Prodotti Laminati Piatti Stagnati dalla Cina

Benvenuti

Questa applicazione web fornisce una guida interattiva al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1042 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, originari della Repubblica popolare cinese.

L’obiettivo è trasformare un documento legale complesso in uno strumento didattico pratico per operatori commerciali, semplificando la comprensione dei punti chiave del regolamento.

Quick Facts

  • Prodotto Coinvolto: Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati.
    Codici NC: 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70 (TARIC 7210701015), 7210 90 40, ex 7210 90 80 (TARIC 7210908020), 7212 10, ex 7212 40 (TARIC 7212402010, 7212408012, 7212408030, 7212408080, 7212408085). (Considerando 31, Art. 1.1)
  • Paese Interessato: Repubblica Popolare Cinese (RPC). (Considerando 1)
  • Periodo dell’Inchiesta (PI): Dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024. (Art. 3.a, per nuovi esportatori, implicitamente PI dell’inchiesta)
  • Periodo in Esame (per analisi pregiudizio): Generalmente dal 2020/2022 fino alla fine del periodo dell’inchiesta. (Basato su vari Considerando, es. 127, 175)
  • Data di Apertura Inchiesta: 16 maggio 2024. (Considerando 1)
  • Denuncia Presentata da: European Steel Association (EUROFER) il 2 aprile 2024. (Considerando 2)
  • Registrazione delle Importazioni: Disposta il 24 ottobre 2024 (Reg. (UE) 2024/2731). (Considerando 3)
  • Adozione Dazi Provvisori: 14 gennaio 2025 (Reg. (UE) 2025/81). (Considerando 6)
  • Adozione Dazi Definitivi: 27 maggio 2025. (Data del documento)

Il Regolamento in Sintesi

Questa sezione offre una panoramica dei concetti chiave e degli eventi principali relativi al regolamento.

Glossario Interattivo

Passa il mouse o clicca su un termine per visualizzarne la definizione basata sul regolamento.

  • Dumping Si verifica quando il prezzo all’esportazione di un prodotto venduto da un paese all’Unione Europea è inferiore al valore normale del prodotto nel paese esportatore. Per la RPC, il calcolo del valore normale può basarsi su costi esenti da distorsioni, data la presenza di distorsioni significative nell’economia (Art. 2, par. 6 bis, Reg. (UE) 2016/1036).
  • Pregiudizio Notevole Un danno significativo subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping. Viene valutato analizzando vari fattori economici come volumi di importazione, quote di mercato, prezzi, redditività, produzione, etc. (Art. 3, par. 5, Reg. (UE) 2016/1036).
  • Valore Normale Generalmente basato sui prezzi nel paese esportatore. In caso di distorsioni significative (come per la RPC), può essere costruito utilizzando costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, spesso basati su dati di un paese rappresentativo appropriato (Art. 2, par. 1 e 6 bis, Reg. (UE) 2016/1036).
  • Prezzo all’Esportazione Il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione (Art. 2, par. 8, Reg. (UE) 2016/1036).
  • Margine di Dumping L’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione. Espresso solitamente come percentuale del prezzo CIF all’importazione (Art. 2, par. 11 e 12, Reg. (UE) 2016/1036).
  • Margine di Pregiudizio Il livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Viene calcolato confrontando il prezzo all’importazione con un prezzo indicativo non pregiudizievole per l’industria UE (Art. 7, par. 2 quater e 2 quinquies, Reg. (UE) 2016/1036).
  • Distorsioni Significative Situazioni in cui i prezzi o i costi nel paese esportatore, inclusi quelli delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato di libere forze di mercato perché influenzati da interventi governativi (Art. 2, par. 6 bis, lett. b), Reg. (UE) 2016/1036). La Commissione ha riscontrato tali distorsioni in Cina (Cons. 38-44, Reg. (UE) 2025/1042).
  • Consumo Vincolato Produzione dell’industria dell’Unione che non viene venduta sul libero mercato ma utilizzata internamente. Per i prodotti stagnati, la Commissione non ha ritenuto necessario distinguere analiticamente tra mercato vincolato e libero, dato il basso volume del mercato vincolato (Cons. 122-126, Reg. (UE) 2025/1042).

Timeline dell’Inchiesta

2 Aprile 2024

Presentazione della denuncia da parte della European Steel Association (EUROFER). (Cons. 2)

16 Maggio 2024

Apertura dell’inchiesta antidumping da parte della Commissione Europea. (Cons. 1)

24 Ottobre 2024

Disposizione della registrazione delle importazioni (Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2731). (Cons. 3)

14 Gennaio 2025

Istituzione di dazi antidumping provvisori (Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/81). (Cons. 6)

27 Maggio 2025

Adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1042 che istituisce un dazio antidumping definitivo. (Data del documento)

Calcolatore Dazi Antidumping Definitivi 📊

Seleziona un gruppo/società esportatrice per visualizzare il dazio antidumping definitivo applicabile, il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

Nota Esplicativa: Regola del Dazio Inferiore

L’importo dei dazi definitivi è stato stabilito conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base (UE) 2016/1036. Questo significa che il dazio applicato è il minore tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio (“regola del dazio inferiore”). L’obiettivo è eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione senza necessariamente imporre l’intero margine di dumping se un dazio inferiore è sufficiente. (Considerando 222, Reg. (UE) 2025/1042)

Dichiarazione da Includere in Fattura Commerciale 📝

Per poter beneficiare delle aliquote del dazio antidumping individuali specificate per le società nominate nel regolamento, è essenziale presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida.

Questa fattura deve contenere la seguente dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia la fattura, identificato con nome e funzione:

“Il sottoscritto certifica che le tonnellate di prodotti stagnati vendute per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.”

Nota Bene: Fino alla presentazione di tale fattura correttamente compilata, si applica il dazio previsto per “tutte le altre importazioni originarie della Cina”. La presentazione della fattura è necessaria ma non è l’unico elemento che le autorità doganali considereranno; potranno essere richiesti documenti supplementari per verifiche.

Riferimento: Articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1042. (Considerando 292-293)

Analisi del Pregiudizio 📉

Questa sezione riassume i principali risultati della Commissione Europea riguardo al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, basati sul Regolamento (UE) 2025/1042. Il testo del regolamento definitivo fornito non contiene tabelle dettagliate con dati annuali per la creazione di grafici come nella versione precedente di questa guida (relativa a un altro prodotto).

Principali Indicatori di Pregiudizio (Periodo in Esame: generalmente 2020/2022 – PI 31/03/2024)

  • Consumo dell’Unione: La domanda nell’Unione è diminuita del 25% tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta (PI). (Cons. 175)
  • Volumi delle Importazioni e Quota di Mercato:
    • Le importazioni dalla Cina sono aumentate del 125% durante il periodo in esame. (Cons. 152)
    • La quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 14% durante il periodo in esame. (Cons. 152)
    • I volumi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 36% nel periodo in esame, un calo quasi del 50% superiore alla contrazione del consumo. (Cons. 175)
  • Prezzi delle Importazioni e Impatto sui Prezzi dell’Industria UE:
    • Nonostante un aumento del 36% dei prezzi cinesi durante il periodo in esame, questi hanno continuato a sottoquotare i prezzi dell’industria dell’Unione. (Cons. 132)
    • Il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 64% nello stesso periodo. (Cons. 132)
    • I prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione sono rimasti al di sotto dei costi medi di produzione in tutti gli anni del periodo in esame tranne il 2022, indicando contrazione e depressione dei prezzi. (Cons. 133)
  • Redditività dell’Industria dell’Unione: L’industria dell’Unione ha registrato perdite per la maggior parte del periodo in esame, inclusa una redditività negativa durante il periodo dell’inchiesta. (Cons. 282)
  • Produzione, Capacità e Utilizzo degli Impianti: La produzione dell’industria dell’Unione è diminuita. Nonostante una capacità produttiva sufficiente a coprire la domanda UE, l’utilizzo degli impianti è calato. (Cons. 142-145, 255-257)
  • Nesso di Causalità: La Commissione ha concluso che esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. Altri fattori non hanno attenuato tale nesso. (Cons. 214)

Nota: I riferimenti ai “Considerando” (Cons.) si riferiscono al Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1042.

Parti Interessate e Argomentazioni Principali 🗣️

Un riassunto delle posizioni delle principali parti coinvolte nell’inchiesta sui prodotti laminati piatti stagnati, come riportato nel Regolamento (UE) 2025/1042.

Denunciante: European Steel Association (EUROFER)

Argomento Principale: Ha presentato la denuncia sostenendo l’esistenza di pratiche di dumping da parte dei produttori cinesi e del conseguente pregiudizio notevole per l’industria UE dei prodotti stagnati. Ha fornito elementi di prova per giustificare l’apertura dell’inchiesta e ha partecipato attivamente, contestando ad esempio la selezione del paese rappresentativo e i valori di riferimento per i costi. (Cons. 2, 15, 46-48, 58, 63-76)

Produttori/Esportatori Cinesi e Associazioni (es. Gruppo Baosteel, Shougang Jingtang, CISA)

Argomenti Principali:

  • CISA: Ha contestato la sufficienza delle prove per l’apertura dell’inchiesta, la metodologia dell’Art. 2(6a) del regolamento di base (distorsioni significative), e l’analisi del nesso di causalità, sostenendo che altri fattori fossero responsabili del pregiudizio. (Cons. 13-23, 34-44, 122-128, 168-172)
  • Gruppo Baosteel: Ha contestato l’applicazione dell’Art. 2(6a) e specifici valori di riferimento usati per calcolare il valore normale (es. pellet di minerale di ferro). (Cons. 34, 77-91)
  • Shougang Jingtang: Ha contestato specifici valori di riferimento e calcoli relativi ai propri costi di produzione e al prezzo all’esportazione. (Cons. 92-99, 106-110, 112, 114-118)

Importatori e Utilizzatori (es. Trivium, MPE, Steelforce)

Argomenti Principali:

  • Hanno espresso preoccupazioni riguardo la disponibilità e l’affidabilità dell’approvvigionamento dall’industria UE, l’impatto negativo dei dazi sui loro costi di produzione e sulla competitività, e le possibili conseguenze per le politiche ambientali dell’Unione (rischio di passaggio a imballaggi meno sostenibili). (Cons. 227-281)
  • MPE (Metal Packaging Europe): Ha sostenuto che i dazi avrebbero un impatto significativo sui costi dei produttori di imballaggi metallici e ha messo in dubbio la capacità dell’industria UE di soddisfare la domanda. (Cons. 236, 252, 269-272)
  • Steelforce: Ha contestato l’esistenza di un pregiudizio notevole e il nesso di causalità, evidenziando il ruolo di altri fattori come la contrazione della domanda e le decisioni commerciali dell’industria UE (contratti a lungo termine). (Cons. 151, 161, 173, 197-207, 227-235)

Commissione Europea

Conclusioni Definitive:

  • Le importazioni di prodotti laminati piatti stagnati originari della RPC sono state oggetto di dumping. (Sezione 3 del Regolamento)
  • L’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. (Sezione 4 e Cons. 165 del Regolamento)
  • Esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. (Sezione 5 e Cons. 214 del Regolamento)
  • L’istituzione di dazi definitivi è nell’interesse dell’Unione. (Sezione 7 e Cons. 283 del Regolamento)

Domande Frequenti (FAQ) e Disposizioni Finali

1. Qual è il prodotto oggetto del Regolamento (UE) 2025/1042?

Si tratta di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati, anche rivestiti di materie plastiche e/o verniciati, originari della Repubblica popolare cinese. Sono classificati principalmente con i codici NC 7210 11 00, 7210 12, ex 7210 70, 7210 90 40, ex 7210 90 80, 7212 10 ed ex 7212 40, con specifici codici TARIC. (Art. 1.1, Cons. 31)

2. Ci sono prodotti esclusi dall’ambito del regolamento?

L’Articolo 1.1 del Regolamento (UE) 2025/1042 definisce il prodotto incluso. Non elenca esclusioni specifiche all’interno di quella definizione, a differenza di altri regolamenti che potrebbero farlo. La definizione del prodotto è quindi determinante. (Art. 1.1)

3. Come si applicano le aliquote di dazio individuali più basse?

È necessaria la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida che contenga la dichiarazione specifica indicata nell’Articolo 1.3 del regolamento. In assenza, si applica il dazio residuale per “tutte le altre importazioni”. (Art. 1.3, Cons. 292)

4. Le misure antidumping istituite sono provvisorie o definitive?

Le misure istituite dal Regolamento (UE) 2025/1042 sono definitive. (Titolo del Regolamento, Art. 1)

5. I dazi sono stati applicati retroattivamente?

No. La Commissione ha esaminato se fossero soddisfatti i criteri per la riscossione retroattiva dei dazi, ma ha concluso che le condizioni non erano soddisfatte. Pertanto, i dazi definitivi non sono riscossi retroattivamente sul periodo di registrazione precedente all’istituzione dei dazi provvisori. (Cons. 302-306)

6. Come interagiscono questi dazi con le misure di salvaguardia sull’acciaio?

Il prodotto in esame è coperto anche dalle misure di salvaguardia UE sull’acciaio (Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/159, prorogato). L’Articolo 4 del Regolamento (UE) 2025/1042 disciplina questa interazione per evitare un cumulo eccessivo di dazi:

  • Se il dazio tariffario oltre contingente della misura di salvaguardia è applicabile e supera il dazio antidumping: Viene riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente della misura di salvaguardia. La riscossione del dazio antidumping è sospesa.
  • Se il dazio tariffario oltre contingente della misura di salvaguardia è applicabile ed è inferiore al dazio antidumping: Viene riscosso il dazio tariffario oltre contingente della misura di salvaguardia, in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il livello più elevato del dazio antidumping. La parte del dazio antidumping non riscossa è sospesa.
Queste sospensioni sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente della misura di salvaguardia. (Art. 4, Cons. 307-308)

7. Cosa succede ai dazi provvisori già pagati?

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio (sulla base del Reg. (UE) 2025/81) sono riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti dal Regolamento (UE) 2025/1042. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati. (Art. 2)

Disposizioni per Nuovi Produttori Esportatori

I produttori esportatori cinesi che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta (1° aprile 2023 – 31 marzo 2024) possono richiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione (24,6%). Devono dimostrare di non aver esportato nel PI, di non essere collegati a esportatori soggetti alle misure, e di aver effettivamente esportato o assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare dopo il PI. (Art. 3)

Le misure antidumping definitive restano generalmente in vigore per 5 anni dalla loro istituzione, salvo riesame.

© Guida Interattiva Regolamento Antidumping. Contenuti basati sul REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1042.

Questa applicazione è a scopo puramente didattico e non sostituisce la consultazione del testo ufficiale del regolamento.