Guida CBAM

Supporto CBAM e MAU per Operatori

Guida Operativa CBAM & MAU

Supporto per Operatori

Benvenuti

Questa applicazione web interattiva è stata progettata per fornire un supporto chiaro e intuitivo agli operatori dei settori interessati dal Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) e dal Modello Autorizzativo Unico (MAU) italiano.

L’obiettivo è di rendere comprensibili i termini da rispettare, il funzionamento a pieno regime del CBAM e le procedure necessarie per la gestione delle autorizzazioni tramite il MAU. Il linguaggio utilizzato è formale ma didattico, per facilitare la comprensione di normative complesse.

Utilizzate il menu a sinistra per navigare tra le diverse sezioni informative.

Cos’è il CBAM?

Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism) è uno strumento chiave della strategia ambientale dell’Unione Europea. È stato concepito per contrastare il rischio di “rilocalizzazione delle emissioni di carbonio” (c.d. carbon leakage).

Questo fenomeno si verifica quando le aziende trasferiscono la produzione ad alta intensità di carbonio in paesi con politiche climatiche meno rigorose, neutralizzando gli sforzi di decarbonizzazione dell’UE.

Il CBAM mira a equiparare il prezzo del carbonio pagato per le merci importate a quello sostenuto dai produttori europei nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS), incentivando così pratiche produttive più sostenibili a livello globale.

Obiettivi Climatici Chiave dell’UE:

  • Ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990).
  • Raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Fasi di Implementazione e Scadenze CBAM

1. Periodo Transitorio

🗓️ Dal 1° Ottobre 2023 al 31 Dicembre 2025

  • Obbligo Principale: Comunicazione.
  • Azione Richiesta: Gli importatori (o i loro rappresentanti doganali indiretti in determinate circostanze) devono presentare relazioni trimestrali.
  • Queste relazioni dettagliano le emissioni di gas serra incorporate nelle merci importate che rientrano nell’ambito di applicazione del CBAM.
  • La prima relazione (Q4 2023) era dovuta entro il 31 Gennaio 2024.
  • Nessun Pagamento: Durante questa fase, non sono previsti pagamenti finanziari o la restituzione di certificati CBAM.
  • L’accesso al “CBAM Declarant Portal” è già operativo e rilevante.

2. Periodo Definitivo

🚀 A partire dal 1° Gennaio 2026

  • Piena Implementazione: Il meccanismo entra pienamente a regime.
  • Status Necessario: Gli importatori dovranno aver ottenuto lo status di “Dichiarante CBAM Autorizzato”.
  • Obbligo: Acquistare e restituire un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nell’anno civile precedente.
  • Prima Dichiarazione CBAM Annuale: Per le importazioni dell’anno 2026, dovrà essere presentata entro il 31 Maggio 2027.

Responsabilità Chiave del Dichiarante CBAM Autorizzato (dal 2026):

  • Presentare la dichiarazione CBAM annuale.
  • Calcolare accuratamente le emissioni incorporate e conservare la documentazione per almeno quattro anni.
  • Garantire che le emissioni dichiarate siano verificate da un verificatore accreditato indipendente.
  • Gestire la documentazione per la riduzione dei certificati (se un prezzo del carbonio è già stato pagato in un paese terzo).
  • Acquistare, detenere e restituire il numero corretto di certificati CBAM.
  • Esposizione a sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento.

Il Ruolo del MAU (Modello Autorizzativo Unico)

Il Modello Autorizzativo Unico (MAU) è la piattaforma centralizzata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) italiana per la gestione delle autorizzazioni per l’accesso ai servizi telematici doganali, inclusi quelli relativi al CBAM.

  • Gateway Digitale: Funge da “porta d’accesso” digitale per gli operatori economici per richiedere e gestire le abilitazioni necessarie.
  • Connessione al CBAM: L’accesso al portale europeo “CBAM Declarant Portal” e la configurazione delle relative autorizzazioni (AMM – Authorization Management Module) dipendono dalle procedure di abilitazione e delega effettuate all’interno del sistema MAU.

Autorità Competenti in Italia:

  • Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE): Rilascia l’autorizzazione formale a operare come “Dichiarante CBAM Autorizzato”.
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM): Gestisce il MAU e i controlli doganali.

Complessità del Sistema:

L’operatore deve navigare un panorama amministrativo e tecnologico che coinvolge normative UE, MASE, ADM/MAU e la Commissione Europea (per il Registro CBAM), creando una catena di interazioni multi-attore.

Gestione Autorizzazioni e Deleghe nel MAU

1. Accesso al MAU

  • Avviene tramite il Portale Unico Dogane Monopoli (PUDM).
  • Richiede strumenti di identità digitale forte: SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
  • Questi sono obbligatori per le autorizzazioni di “tipo EU”, come quelle per il CBAM.

2. Il “Gestore delle Autorizzazioni”

  • È una persona fisica che materialmente richiede le autorizzazioni per l’accesso ai servizi online dell’ADM.
  • Per le persone giuridiche (società, enti), la nomina di almeno un Gestore da parte del legale rappresentante è un passaggio indispensabile.
  • Senza un Gestore validamente nominato e con stato “Approvato”, l’iter per ottenere le abilitazioni (incluse quelle CBAM) non può iniziare.
  • Procedura di Nomina:
    • L’utente (tipicamente il legale rappresentante) accede al MAU (“Mio Profilo” del PUDM) e seleziona “Nomina Gestore”.
    • Approvazione Automatica: Possibile se il legale rappresentante nomina sé stesso e la sua qualifica è riconosciuta dai sistemi.
    • Passaggi Ulteriori: Se viene nominata una persona diversa o se il sistema non può verificare automaticamente la titolarità. Può richiedere accettazione del nominato o presentazione di documentazione formale all’ufficio doganale per approvazione manuale (potenziali ritardi).

3. Richiesta Autorizzazioni (da parte del Gestore)

  • Il Gestore opera per conto della persona giuridica.
  • Menu “Autorizzazioni” → “Richiedi autorizzazioni”.
  • Verificare la correttezza della Partita IVA.
  • Selezionare “Autorizzazioni EU” per gli adempimenti CBAM.

4. Delega (Conferimento)

  • Il Gestore delega l’utilizzo effettivo dell’autorizzazione a una o più persone fisiche (“incaricati” o “delegati”).
  • Questi delegati accederanno materialmente al servizio online specifico (es. CBAM Declarant Portal).
  • Autodelega: Necessaria anche se il Gestore stesso intende utilizzare operativamente un’autorizzazione che ha richiesto.
  • Procedura: All’interno della gestione della singola autorizzazione, inserire il codice fiscale del delegato (o selezionare autodelega) e specificare il tipo di delega (tipicamente “Mandato”).
  • Si presume esistano meccanismi per la revoca delle deleghe.

5. Profili Autorizzativi Specifici CBAM nel MAU

Raggruppati sotto la categoria “CBAMD-APP-DEC”, consentono una gestione granulare:

  • AMMViewInformation: Solo visualizzazione dei moduli di gestione autorizzazioni CBAM (AMM).
  • AMMAdministrateInformation: Visualizzare AMM, inserire dati e salvarli (non abilita all’invio formale).
  • AMMSubmitInformation: Profilo completo: visualizzare AMM, inserire dati, salvarli e inviarli.

Le autorizzazioni e deleghe configurate nel MAU diventano immediatamente operative.

6. MAU e Sistema CBAM Complessivo

  • Il MAU funge da sistema di gestione delle identità e degli accessi (IAM) a livello nazionale per il portale CBAM (gestito a livello europeo).
  • L’accesso al Registro Transitorio CBAM richiede anche una preventiva registrazione nel sistema UUM&DS (Uniform User Management & Digital Signature) della Commissione Europea e l’ottenimento del profilo “CBAM Reporting Declarant Business”.
  • L’assegnazione di tale profilo europeo è responsabilità dell’Autorità Nazionale Competente (NCA) o dell’Amministrazione Doganale Nazionale (in Italia, coinvolge il MASE).
  • Criticità Potenziale: Una corretta configurazione nel MAU è essenziale, ma è necessario anche il riconoscimento a livello UE nel sistema UUM&DS (da parte del MASE) per l’accesso effettivo al portale CBAM. Ritardi o disallineamenti possono bloccare l’accesso.

Il Concetto di “Dichiarante Delegato” CBAM

Importante Distinzione:

Il termine “dichiarante delegato” nel contesto MAU-CBAM è un costrutto di natura operativa, non una figura giuridica autonoma definita nei regolamenti CBAM.

Delega Operativa (tramite MAU):

Il Gestore delle autorizzazioni, attraverso il MAU, delega una specifica persona fisica (il “delegato MAU”) ad accedere e utilizzare le funzionalità del “CBAM Declarant Portal” (es. inserire dati, inviare relazioni). È una delega di funzioni prettamente operative.

Responsabilità Sostanziale (normativa CBAM):

La responsabilità legale per veridicità, completezza, accuratezza dei dati, tempestività delle presentazioni e (nella fase definitiva) per acquisto/restituzione dei certificati CBAM, rimane in capo al soggetto legalmente identificato come “Dichiarante” (periodo transitorio) o “Dichiarante CBAM Autorizzato” (fase definitiva).

Il soggetto che opera materialmente sul portale CBAM in virtù di una delega MAU agisce per conto e sotto la responsabilità del soggetto legalmente obbligato.

La delega operativa tramite MAU NON comporta un trasferimento delle responsabilità legali sostanziali.

Se il “delegato MAU” commette un errore, la responsabilità legale e le eventuali sanzioni ricadranno sul “Dichiarante CBAM Autorizzato” (o sull’importatore/RDI nel periodo transitorio), non sul delegato in quanto tale (salvo accordi contrattuali interni).

Figure Chiave definite dalla Normativa CBAM:

  • Importatore: Chi presenta dichiarazione doganale di immissione in libera pratica a proprio nome/conto, o per conto cui è presentata da RDI.
  • Dichiarante CBAM Autorizzato: Persona (fisica/giuridica) con autorizzazione formale da autorità competente (MASE in Italia) per la fase definitiva.
  • Dichiarante (ai fini della comunicazione nel periodo transitorio):
    • L’importatore che presenta dichiarazione doganale a proprio nome/conto.
    • La persona autorizzata a presentare dichiarazione doganale che dichiara l’importazione.
    • Il Rappresentante Doganale Indiretto (RDI), se l’importatore è extra-UE, OPPURE se RDI (con importatore UE) ha formalmente accettato gli obblighi di comunicazione.

Ruolo del Rappresentante Doganale Indiretto (RDI):

  • Obbligatorio per Importatori non UE: Se l’importatore non è stabilito in UE, l’RDI *deve* richiedere la qualifica di Dichiarante CBAM Autorizzato.
  • Facoltativo per Importatori UE: Un importatore UE *può* nominare un RDI che accetti di agire come Dichiarante CBAM Autorizzato.
  • Periodo Transitorio: L’RDI può essere il “dichiarante” responsabile della comunicazione trimestrale in scenari specifici.
  • Attenzione: Dichiarazioni doganali erroneamente in rappresentanza diretta per soggetti non UE saranno considerate, ai fini CBAM, come in rappresentanza indiretta, investendo il rappresentante dell’onere della relazione CBAM.

Qualificazione della Rappresentanza per la Comunicazione CBAM

Una questione cruciale sorge quando un dichiarante doganale, che opera in rappresentanza diretta per un importatore per le operazioni doganali, viene richiesto dall’importatore di essere delegato tramite MAU “come dichiarante” per la comunicazione periodica CBAM.

La domanda è: questa delega specifica per la comunicazione CBAM modifica la natura della rappresentanza, facendola diventare indiretta per tale specifico adempimento?

Rappresentanza Diretta (Doganale):

Il rappresentante agisce in nome e per conto di un’altra persona. L’importatore è il dichiarante e responsabile dell’obbligazione doganale.

Rappresentanza Indiretta (Doganale):

Il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona. Il rappresentante doganale indiretto è anch’esso considerato dichiarante e di norma è solidalmente responsabile.

Articolo 32 del Regolamento (UE) 2023/956 (Periodo Transitorio):

Questo articolo è centrale per identificare il “dichiarante tenuto alla comunicazione” (reporting declarant) in caso di rappresentanza:

  • Se l’importatore è stabilito nell’UE e nomina un Rappresentante Doganale Indiretto (RDI) il quale accetta (è d’accordo), gli obblighi di comunicazione si applicano all’RDI.
  • Se l’importatore non è stabilito nell’UE, gli obblighi di comunicazione si applicano all’RDI.
  • L’articolo non menziona esplicitamente il rappresentante diretto.

Il Dilemma della Delega MAU “Come Dichiarante” per un Rappresentante Diretto:

  • Scenario 1 (Tendenza a Indiretta per CBAM): Se il rappresentante diretto accetta la delega MAU “COME DICHIARANTE” per la comunicazione CBAM, e ciò implica agire in nome proprio (come “dichiarante CBAM” designato) ma per conto dell’importatore per questo specifico adempimento, si potrebbe configurare una forma di rappresentanza indiretta limitatamente alla comunicazione CBAM. Diventerebbe il “dichiarante tenuto alla comunicazione” ai sensi dell’Art. 32, assumendo responsabilità diretta. La dicitura “COME DICHIARANTE” è un forte indizio.
  • Scenario 2 (Mantenimento Diretta per CBAM): La delega MAU potrebbe essere interpretata come una mera autorizzazione tecnica alla presentazione telematica, senza modificare la natura giuridica della rappresentanza. L’importatore resterebbe l’unico “dichiarante tenuto alla comunicazione”.

Approccio Cautelativo: Lo scenario che configura una responsabilità simile a quella indiretta per la comunicazione CBAM appare più probabile o, quantomeno, quello che impone maggiore cautela.

Rischi Potenziali e Mancanza di Chiarimenti Formali

Mancanza di Chiarimenti Formali Specifici

Allo stato attuale (basato sull’analisi dei documenti forniti), non vi sono chiarimenti formali specifici da parte delle autorità italiane (ADM o MASE) che definiscano in modo univoco la figura del “dichiarante delegato” (inteso come l’operatore a cui è stata conferita una delega tramite MAU per l’utilizzo del portale CBAM) e che ne delimitino con precisione le responsabilità rispetto a quelle del soggetto legalmente obbligato (il Dichiarante CBAM Autorizzato).

La documentazione esistente è prevalentemente orientata agli aspetti procedurali o alla descrizione degli obblighi generali imposti dalla normativa CBAM.

Rischi Chiave per gli Operatori:

1. Rischio di Errori

La complessità intrinseca del calcolo delle emissioni incorporate e la novità della procedura aumentano la probabilità di errori nelle comunicazioni.

2. Rischio di Sanzioni

Errori, omissioni o ritardi nella presentazione delle relazioni o, nella fase definitiva, nella restituzione dei certificati, possono comportare l’applicazione di sanzioni pecuniarie (da €10 a €50 per tonnellata di emissioni non comunicate) a carico del Dichiarante CBAM Autorizzato.

3. Dipendenza dai Dati dei Fornitori Extra-UE

La difficoltà nell’ottenere informazioni complete e accurate dai produttori situati al di fuori dell’Unione Europea è una sfida significativa, che impatta direttamente sulla qualità e sull’affidabilità delle relazioni CBAM.

4. Potenziale Disconnessione tra Esecutore e Responsabile Legale

La facilità con cui è possibile conferire una delega operativa tramite il MAU potrebbe, in alcuni casi, indurre il soggetto legalmente responsabile a percepire un minor coinvolgimento, affidandosi completamente al delegato. D’altro canto, il “delegato” potrebbe non avere sempre la piena consapevolezza delle complesse implicazioni legali e finanziarie. Questa potenziale disconnessione può incrementare il rischio di non conformità.

Raccomandazioni Operative Essenziali

Per Tutti gli Operatori (Importatori/Dichiaranti CBAM Autorizzati):

  • Pianificazione MAU Anticipata: Tenere conto dei possibili tempi tecnici e burocratici per nomine e deleghe nel MAU per rispettare le scadenze CBAM.
  • Selezione e Formazione Accurata dei Delegati: Assicurarsi che i delegati posseggano competenze tecniche e una solida comprensione della normativa CBAM, dei metodi di calcolo e delle scadenze. Prevedere formazione continua.
  • Controlli Interni Robusti: Il Dichiarante CBAM Autorizzato deve mantenere un adeguato livello di supervisione e controllo sull’operato dei propri delegati, anche se l’operatività è esternalizzata.
  • Procedure Interne Chiare: Stabilire flussi informativi e procedure ben definite per raccolta, verifica e trasmissione puntuale dei dati per le relazioni CBAM.
  • Utilizzo Granulare dei Profili MAU: Applicare il principio del privilegio minimo, assegnando a ciascun delegato solo i permessi strettamente necessari (AMMViewInformation, AMMAdministrateInformation, AMMSubmitInformation).
  • Aggiornamento Costante Deleghe MAU: Revocare tempestivamente le deleghe a persone non più autorizzate.
  • Gestione Dati Fornitori: Implementare controlli incrociati dei dati. Nelle fasi iniziali, considerare l’uso dei valori di default forniti dalla Commissione Europea. Instaurare comunicazione proattiva con i fornitori extra-UE.

Per Dichiaranti Doganali/Delegati che Agiscono per Conto di Importatori:

ATTENZIONE MASSIMA: Chiarezza Contrattuale Imperativa!

  • Accordo Scritto Specifico: Stipulare un accordo scritto dettagliato (addendum al mandato esistente o contratto separato) con l’importatore. Questo deve definire in modo inequivocabile:
    • L’esatto ambito della delega per la comunicazione CBAM.
    • Le responsabilità di ciascuna parte per raccolta, verifica, fornitura e correttezza dei dati.
    • Le conseguenze di eventuali errori od omissioni.
    • Eventuali clausole di manleva a favore del dichiarante doganale per errori derivanti da informazioni inesatte/incomplete fornite dall’importatore.
  • Analisi Approfondita Delega MAU: Esaminare attentamente la documentazione MAU relativa alla delega CBAM. Se possibile, richiedere chiarimenti formali all’ADM sulla natura e implicazioni del “dichiarante delegato”.
  • Formazione e Aggiornamento Costanti: Mantenersi aggiornati su normativa, linee guida e interpretazioni ufficiali CBAM (Commissione Europea, MASE, ADM).
  • Valutazione del Rischio e Copertura Assicurativa: Considerare i rischi, specialmente se la rappresentanza per la comunicazione CBAM dovesse essere interpretata come indiretta. Verificare l’adeguatezza della polizza di responsabilità civile professionale.
  • Interlocuzione con Autorità Competenti: In caso di dubbi persistenti, interpellare formalmente MASE o ADM.

È fortemente sconsigliabile accettare una delega per la comunicazione CBAM senza averne compreso appieno le conseguenze legali e le responsabilità connesse.

© Guida Operativa CBAM & MAU. Contenuti basati su analisi documentale. Consultare sempre le fonti ufficiali.

Questa applicazione è intesa come supporto informativo e non sostituisce la consulenza legale o professionale.