Regolamento Antidumping (UE) 2025/78

Pavimenti in Legno Multistrato dalla Cina

Guida Regolamento Antidumping (UE) 2025/78

Guida Interattiva al Regolamento Antidumping (UE) 2025/78

Pavimenti in Legno Multistrato dalla Cina

Benvenuti

Questa applicazione web fornisce una guida interattiva al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/78 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato (MWF) originari della Repubblica popolare cinese.

L’obiettivo è trasformare un documento legale complesso in uno strumento didattico pratico per operatori commerciali, semplificando la comprensione dei punti chiave del regolamento.

Quick Facts

  • Prodotto Coinvolto: Pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno (Codice NC ex 4418 75 00). (Considerando 29)
  • Paese Interessato: Repubblica Popolare Cinese (RPC). (Considerando 1)
  • Periodo dell’Inchiesta (PI): Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. (Considerando 19)
  • Periodo in Esame (per analisi pregiudizio): Dal 1° gennaio 2020 alla fine del periodo dell’inchiesta. (Considerando 19)
  • Data di Apertura Inchiesta: 16 maggio 2024. (Considerando 1)
  • Denuncia Presentata da: European Parquet Federation (FEP) il 4 aprile 2024. (Considerando 2)
  • Registrazione delle Importazioni: Disposta il 24 ottobre 2024. (Considerando 3)
  • Adozione Regolamento Provvisorio: 15 gennaio 2025. (Data del documento)

Il Regolamento in Sintesi

Questa sezione offre una panoramica dei concetti chiave e degli eventi principali relativi al regolamento.

Glossario Interattivo

Passa il mouse o clicca su un termine per visualizzarne la definizione basata sul regolamento.

  • Dumping Si verifica quando il prezzo all’esportazione di un prodotto venduto da un paese all’Unione Europea è inferiore al valore normale del prodotto nel paese esportatore. Il calcolo del valore normale può essere complesso, specialmente in presenza di distorsioni significative nel mercato del paese esportatore (Art. 2, par. 6 bis).
  • Pregiudizio Notevole Un danno significativo subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping. Viene valutato analizzando vari fattori economici come volumi di vendita, quote di mercato, prezzi, redditività, produzione, etc. (Art. 3, par. 5).
  • Valore Normale Generalmente basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore. In caso di distorsioni significative, può essere calcolato sulla base di costi di produzione e vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni (Art. 2, par. 1 e 6 bis).
  • Prezzo all’Esportazione Il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione (Art. 2, par. 8).
  • Margine di Dumping L’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione. Espresso solitamente come percentuale del prezzo CIF all’importazione (Art. 2, par. 11 e 12).
  • Margine di Pregiudizio Il livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Viene calcolato confrontando il prezzo all’importazione con un prezzo non pregiudizievole per l’industria UE (Art. 7, par. 2 quater e 2 quinquies).
  • Uso Vincolato Si riferisce alla produzione dell’industria dell’Unione che non viene venduta sul libero mercato ma utilizzata internamente dalla stessa azienda per ulteriori lavorazioni o prodotti a valle. Questa produzione non è direttamente esposta alla concorrenza delle importazioni (Considerando 219-220).

Timeline dell’Inchiesta

4 Aprile 2024

Presentazione della denuncia da parte della European Parquet Federation (FEP). (Considerando 2)

16 Maggio 2024

Apertura dell’inchiesta antidumping da parte della Commissione Europea. (Considerando 1)

24 Ottobre 2024

Disposizione della registrazione delle importazioni del prodotto in esame (Regolamento (UE) 2024/2733). (Considerando 3)

15 Gennaio 2025

Adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/78 che istituisce un dazio antidumping provvisorio. (Data del documento)

Calcolatore Dazi Antidumping Provvisori 📊

Seleziona un gruppo/società esportatrice per visualizzare il dazio antidumping provvisorio applicabile, il margine di dumping e il margine di pregiudizio. Se selezioni “Altre società che hanno collaborato”, verrà mostrato un elenco di tali società.

Nota Esplicativa: Regola del Dazio Inferiore

L’importo dei dazi provvisori è stato stabilito conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base (UE) 2016/1036. Questo significa che il dazio applicato è il minore tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio (“regola del dazio inferiore”). L’obiettivo è eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione senza necessariamente imporre l’intero margine di dumping se un dazio inferiore è sufficiente. (Considerando 344-346, 379)

Dichiarazione da Includere in Fattura Commerciale 📝

Per poter beneficiare delle aliquote del dazio antidumping individuali specificate per le società nominate nel regolamento, è essenziale presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida.

Questa fattura deve contenere la seguente dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia la fattura, identificato con nome e funzione:

“Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.”

Nota Bene: Fino alla presentazione di tale fattura correttamente compilata, si applica il dazio previsto per “tutte le altre importazioni originarie della Cina”. La presentazione della fattura è necessaria ma non è l’unico elemento che le autorità doganali considereranno; potranno essere richiesti documenti supplementari per verifiche.

Riferimento: Articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/78. (Considerando 382-383)

Analisi del Pregiudizio 📉

Questa sezione visualizza i dati chiave che hanno portato la Commissione a determinare l’esistenza di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. I dati sono estratti dalle tabelle del regolamento. Passa il mouse sui grafici per vedere i valori esatti.

Consumo dell’Unione (m²)

Fonte: Tabella 2 del Regolamento (UE) 2025/78

Quota di Mercato (%)

Fonte: Tabelle 3 & 6 del Regolamento (UE) 2025/78

Prezzi Industria UE vs. Costi (€/m²)

Fonte: Tabella 8 del Regolamento (UE) 2025/78

Redditività Industria UE (% sul fatturato)

Fonte: Tabella 11 del Regolamento (UE) 2025/78

Parti Interessate e Argomentazioni 🗣️

Un riassunto delle posizioni delle principali parti coinvolte nell’inchiesta, come riportato nel regolamento.

Denunciante: European Parquet Federation (FEP)

Argomento Principale: Sostegno dell’esistenza di pratiche di dumping da parte dei produttori cinesi e del conseguente pregiudizio notevole per l’industria dei pavimenti in legno multistrato dell’Unione Europea. La denuncia ha fornito elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta. (Considerando 2)

Produttori/Esportatori Cinesi e Associazioni (es. AUMI, CNFPIA)

Argomenti Principali:

  • Contestazione sulla metodologia di calcolo dei volumi importati utilizzati nella denuncia, suggerendo che i dati Eurostat non adeguati mostrerebbero un calo delle importazioni. (Considerando 21)
  • Affermazione che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria UE sarebbe dovuto principalmente al calo della domanda nel settore delle costruzioni e non alle importazioni cinesi. (Considerando 26)
  • Sostenuto che gli aumenti dei costi di produzione dell’industria UE (materie prime, energia) sarebbero una causa significativa del suo deterioramento finanziario. (Considerando 26, 314)

Commissione Europea

Conclusione Provvisoria:

  • Le importazioni di pavimenti in legno multistrato originari della RPC sono state oggetto di dumping. (Sezione 3)
  • L’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. (Considerando 287)
  • Esiste un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha riscontrato che la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi a basso costo ha impedito all’industria UE di adeguare i propri prezzi all’aumento dei costi, portando a una contrazione dei prezzi e a perdite finanziarie. (Considerando 291, 327, 332)

Domande Frequenti (FAQ) e Prossimi Passi

1. Cosa si intende per prodotto oggetto dell’inchiesta?

Si tratta di pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC ex 4418 75 00. (Considerando 29)

2. Quali prodotti sono esclusi dall’ambito del regolamento?

Sono esclusi i pannelli di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù, e i pannelli per pavimenti a mosaico. (Considerando 29, Articolo 1.5)

3. Come posso garantire l’applicazione dell’aliquota di dazio individuale più bassa se importo da una delle società nominate?

È necessaria la presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida che contenga una specifica dichiarazione (vedi sezione “Dichiarazione Fattura”). In assenza di tale fattura, si applica il dazio residuale. (Articolo 1.3)

4. Le misure antidumping istituite da questo regolamento sono definitive?

No, le misure istituite dal presente regolamento sono provvisorie. Le risultanze possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta. (Considerando 392)

Prossimi Passi

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni scritte sul presente regolamento provvisorio alla Commissione Europea entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del regolamento. Possono anche richiedere un’audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore. La Commissione continuerà la sua inchiesta per giungere a conclusioni definitive. (Articolo 2)

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Questa applicazione è a scopo puramente didattico e non sostituisce la consultazione del testo ufficiale del regolamento.